In caso di opposizione da parte del controinteressato all’accesso agli atti amministrativi, si devono seguire le procedure previste dalle norme in vigore per risolvere tale controversia.

Riferimenti normativi
1. Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo)
La principale normativa in materia di accesso agli atti è la Legge n. 241 del 1990. In particolare:
- Art. 24: Stabilisce i casi in cui l’accesso può essere escluso.
- Art. 25: Regola il procedimento per il diritto di accesso, prevedendo la possibilità di ricorso al TAR in caso di diniego.
2. Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010)
In caso di opposizione da parte del controinteressato, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente, secondo quanto disposto dal Codice del processo amministrativo, che regola il contenzioso in materia di accesso agli atti.
3. Codice Civile
Il Codice Civile non disciplina direttamente l’accesso agli atti amministrativi, ma può essere rilevante per questioni accessorie, come la tutela della privacy e dei dati personali.
4. Costituzione della Repubblica Italiana
La Costituzione garantisce il diritto alla trasparenza e all’informazione amministrativa:
- Art. 97: Principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
- Art. 117: Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, includendo la disciplina della trasparenza amministrativa.
Procedura in caso di opposizione
Quando un controinteressato si oppone all’accesso, l’amministrazione deve bilanciare i vari interessi in gioco, comunicando l’istanza di accesso al controinteressato e consentendogli di presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito. Se l’opposizione è ritenuta fondata, l’amministrazione può negare l’accesso, in tutto o in parte, fornendo adeguata motivazione.
Ricorso
Se l’istanza di accesso viene respinta a causa dell’opposizione del controinteressato, l’interessato può presentare ricorso al TAR entro 30 giorni dalla notifica del diniego, come stabilito dall’Art. 25, comma 5, della Legge n. 241/1990.
In sintesi, l’opposizione del controinteressato all’accesso agli atti innesca una serie di passaggi procedurali finalizzati a garantire un giusto equilibrio tra il diritto di accesso e la tutela degli interessi riservati del controinteressato.