Chi cerca il valore agricolo medio di un uliveto in Campania rischia di trovare cifre molto diverse tra loro, anche consultando documenti ufficiali. Non è necessariamente un errore: le tabelle cambiano in base alla provincia, alla regione agraria e all’annualità di riferimento.
Per trovare il VAM corretto di un uliveto in Campania bisogna consultare le tabelle ufficiali dei Valori Agricoli Medi, individuare la provincia e la regione agraria in cui ricade il terreno, selezionare la coltura “uliveto” e verificare l’anno di validità. L’importo è generalmente espresso in euro per ettaro e non coincide necessariamente con il prezzo di mercato del fondo.

Che cos’è il VAM e perché non esiste un valore unico per gli uliveti campani
Il VAM, acronimo di Valore Agricolo Medio, è un parametro estimativo riferito a determinate colture e zone agricole. I valori vengono determinati dalle Commissioni Provinciali Espropri e organizzati per regioni agrarie, ossia raggruppamenti territoriali che non coincidono necessariamente con i confini dei singoli comuni.
La Campania presenta condizioni agricole molto differenti. Un uliveto sulle colline del Cilento, ad esempio, può avere caratteristiche produttive, accessibilità e condizioni pedoclimatiche diverse rispetto a uno situato nelle aree interne dell’Avellinese o nel territorio beneventano.
Le tabelle VAM tengono conto della suddivisione in regioni agrarie e dei tipi di coltura, ma non rappresentano una perizia individuale di ogni appezzamento.
Per questo motivo non esiste un unico VAM valido per tutti gli uliveti della Campania.
Un altro aspetto spesso trascurato riguarda l’annualità: un valore presente in una tabella ufficiale del 2023 non deve essere automaticamente utilizzato per una valutazione riferita al 2026.
Dove trovare le tabelle VAM ufficiali della Campania
Il primo riferimento da consultare è il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), dove vengono pubblicati anche gli atti e i prospetti relativi ai valori agricoli medi provinciali.
Il portale è disponibile all’indirizzo:
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Le pubblicazioni possono contenere tabelle allegate con gli importi delle diverse colture, espressi in euro per ettaro e ripartiti per regione agraria.
È possibile consultare anche le risorse dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, che storicamente raccoglie e diffonde i valori determinati dalle commissioni provinciali.
Come cercare la tabella giusta
Una ricerca generica come “VAM uliveto Campania” può restituire documenti di annualità e province differenti. Conviene procedere in modo più preciso:
- Individuare la provincia del terreno: Napoli, Salerno, Caserta, Avellino o Benevento.
- Cercare nel BURC le tabelle dei valori agricoli medi relative a quella provincia.
- Controllare l’anno di riferimento e l’anno di validità indicati nel documento.
- Identificare la regione agraria alla quale appartiene il comune.
- Cercare la riga “Uliveto” e leggere il valore nella colonna corrispondente.
La difficoltà maggiore, di solito, non è individuare la coltura. È capire quale regione agraria utilizzare.
Non bisogna confondere la regione agraria con una provincia, una zona urbanistica del Comune o una zona OMI dell’Agenzia delle Entrate: sono classificazioni differenti.
Quanto vale un ettaro di uliveto in Campania secondo le tabelle VAM?
Un esempio concreto permette di capire perché non sia corretto riportare un unico prezzo regionale.
Nel prospetto ufficiale VAM della provincia di Salerno, pubblicato nel BURC n. 35 del 6 maggio 2024, i valori relativi al 2023, validi per il 2024, riportano importi differenti per la coltura “Uliveto”.
Alcuni esempi sono:
| Regione agraria (Salerno) | VAM uliveto 2024 |
|---|---|
| N. 1 | 41.080 €/ha |
| N. 2 | 27.019 €/ha |
| N. 3 | 27.524 €/ha |
| N. 9 | 34.554 €/ha |
| N. 13 | 38.276 €/ha |
| N. 17 | 42.964 €/ha |
Si tratta di valori storici ufficiali, validi per il 2024, riportati per mostrare come cambiano gli importi all’interno della stessa provincia. Non vanno utilizzati come quotazioni aggiornate al 2026.
La differenza tra le regioni agrarie può essere significativa. Anche due uliveti con superfici identiche possono quindi avere VAM differenti.
Attenzione anche alla classificazione della coltura: nel prospetto salernitano compaiono, oltre alla voce “Uliveto”, categorie distinte come “Uliveto – ficheto” e “Uliveto – vigneto”.
Se sul fondo sono presenti colture consociate, scegliere automaticamente la riga dell’uliveto puro potrebbe portare a utilizzare un parametro non pertinente.
Come individuare la regione agraria di un terreno
Per risalire alla regione agraria corretta occorre partire dal comune in cui è situato il terreno e verificare a quale raggruppamento appartiene.
La visura catastale è utile perché permette di identificare con precisione il bene attraverso il comune catastale, il foglio, la particella e la superficie.
Non sempre, però, la sola visura è sufficiente a individuare il numero della regione agraria riportato nelle tabelle VAM.
È necessario confrontare il comune con l’elenco delle regioni agrarie utilizzato per quella provincia, reperibile nella documentazione ufficiale o richiedibile agli uffici competenti.
Se il prospetto contiene soltanto intestazioni come “Regione Agraria n. 1”, “n. 2” e così via, senza l’elenco dei comuni, non bisogna assegnare il numero sulla base della vicinanza geografica.
Due comuni confinanti potrebbero appartenere a raggruppamenti differenti.
Per una verifica documentale possono essere utili:
- La Commissione Provinciale Espropri competente.
- Gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
- Un tecnico abilitato, come un agronomo, un perito agrario o un geometra, quando occorre collegare i dati catastali alle classificazioni territoriali.
Cosa fare se il terreno risulta seminativo ma sono presenti olivi
Può accadere che un terreno presenti alberi di olivo, mentre la qualità catastale riporti una classificazione differente.
La presenza di alcune piante non comporta automaticamente l’applicazione del valore previsto per l’uliveto.
Bisogna verificare quale sia la coltura effettivamente praticata, se si tratti di un oliveto specializzato o di una coltivazione promiscua e quale classificazione sia pertinente alla specifica finalità della valutazione.
La discordanza tra situazione reale e dati catastali merita attenzione anche sotto il profilo dell’eventuale aggiornamento colturale. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione informazioni sulle variazioni colturali dei terreni.
Come calcolare il VAM di un uliveto partendo dalla superficie
Una volta individuato il valore corretto nella tabella, il calcolo è abbastanza semplice.
I prospetti provinciali riportano generalmente gli importi in euro per ettaro. Un ettaro corrisponde a 10.000 metri quadrati.
La formula è:
Valore tabellare del terreno = VAM per ettaro × superficie in ettari
Supponiamo di avere un uliveto di 3.500 metri quadrati in una regione agraria per la quale il VAM sia pari a 30.000 euro per ettaro.
La superficie corrisponde a 0,35 ettari.
Il calcolo sarà:
30.000 × 0,35 = 10.500 euro
Il valore utilizzato è puramente esemplificativo e non rappresenta una quotazione ufficiale aggiornata.
Il risultato esprime il valore ottenuto applicando il parametro tabellare alla superficie, non necessariamente il prezzo al quale il terreno potrebbe essere venduto.
Un errore ricorrente consiste nel moltiplicare direttamente il VAM per i metri quadrati, senza convertirli in ettari. In questo modo il risultato diventa completamente sbagliato.
VAM e valore di mercato: perché non sono la stessa cosa
Il valore agricolo medio viene spesso utilizzato come riferimento quando si vuole conoscere il valore di un terreno agricolo. Il problema nasce quando lo si considera un prezzo di compravendita.
Un uliveto può avere caratteristiche che incidono sensibilmente sul suo valore commerciale:
- Accessibilità dalla strada pubblica e possibilità di utilizzare mezzi agricoli.
- Disponibilità di acqua e presenza di un impianto di irrigazione.
- Età, stato vegetativo e produttività delle piante.
- Pendenza del terreno e possibilità di meccanizzare la raccolta.
- Presenza di fabbricati rurali legittimi e altri miglioramenti fondiari.
- Vincoli paesaggistici, urbanistici e altre limitazioni all’utilizzo.
Un terreno pianeggiante, facilmente raggiungibile e con piante produttive può risultare più appetibile di un uliveto abbandonato su un pendio difficile da lavorare, anche quando entrambi appartengono alla stessa regione agraria.
Le tabelle VAM non sono costruite per misurare tutte queste differenze individuali.
Chi deve vendere o acquistare un uliveto dovrebbe quindi affiancare al dato tabellare una valutazione del mercato locale, preferibilmente basata su compravendite comparabili e sulle caratteristiche effettive del fondo.
Il VAM si utilizza ancora per calcolare le indennità di esproprio?
Qui bisogna prestare particolare attenzione alla normativa.
Con la sentenza n. 181 del 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il sistema che utilizzava automaticamente i valori agricoli medi per determinare le indennità di espropriazione dei terreni agricoli e non edificabili.
La Corte ha rilevato che tale criterio poteva produrre indennizzi scollegati dal valore effettivo dei beni.
La decisione ha riguardato anche i commi 2 e 3 dell’articolo 40 del DPR 327/2001, mentre il comma 1 non è stato dichiarato illegittimo.
Quest’ultimo prevede, per le aree non edificabili coltivate, una valutazione che considera le colture effettivamente praticate e i manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola.
Le tabelle VAM, quindi, non sono semplicemente scomparse dal sistema normativo. Conservano rilevanza in specifiche disposizioni, tra cui quella sull’indennità aggiuntiva prevista dall’articolo 40, comma 4, per determinate categorie di proprietari agricoli.
La conseguenza pratica è chiara: non si può determinare automaticamente l’indennità definitiva di esproprio di un uliveto moltiplicando la sua superficie per il VAM pubblicato in tabella.
Occorre verificare la procedura applicabile, i diritti del soggetto interessato e le caratteristiche concrete del terreno.
Per approfondire è disponibile il testo dell’articolo 40 del DPR 327/2001 su Normattiva.
Quale annualità VAM bisogna utilizzare nel 2026?
Non è sufficiente scaricare il primo documento che compare nei risultati di ricerca.
Le tabelle possono distinguere tra anno al quale si riferiscono i valori rilevati e anno per il quale gli importi vengono dichiarati validi.
Un esempio è quello della provincia di Salerno: il prospetto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 27 gennaio 2025 contiene valori riferiti al 2024 e validi per il 2025.
Burc Digitale
Il documento, quindi, non deve essere confuso con una tabella valida per il 2024 soltanto perché contiene quell’anno nell’intestazione.
Per una valutazione riferita al 2026, il primo controllo da effettuare riguarda la disponibilità dei prospetti ufficiali validi per quell’annualità.
Non è stato possibile verificare un quadro completo delle tabelle 2026 per tutte e cinque le province campane. Sarebbe quindi scorretto riportare una cifra unica, o presentare i dati degli anni precedenti come se fossero aggiornati.
Se il documento necessario non risulta disponibile online, è opportuno richiederlo all’ufficio competente, specificando la provincia e l’annualità.
Per pratiche di espropriazione, controversie o valutazioni relative a date passate, l’anno da utilizzare deve essere stabilito in base alla normativa e alla specifica procedura, non semplicemente scegliendo l’ultima tabella pubblicata.
Cosa fare se nella tabella manca la voce uliveto
Alcuni prospetti contengono celle vuote, trattini o categorie colturali che non corrispondono esattamente alla situazione del terreno.
Un trattino non significa che il fondo abbia valore zero. Può indicare che per quella combinazione di regione agraria e coltura non è stato riportato un valore.
Neppure è corretto sostituire arbitrariamente il dato mancante con quello di una regione agraria vicina.
In questi casi conviene verificare se esistano rettifiche o documenti integrativi pubblicati dalla commissione competente.
Quando la tabella non permette di identificare un valore pertinente, la soluzione più prudente è chiedere un chiarimento all’ufficio responsabile o affidare la valutazione a un tecnico.
L’applicazione di una categoria diversa, come seminativo arborato o uliveto-vigneto, richiede una giustificazione tecnica e non può dipendere soltanto dalla convenienza economica del risultato.
Domande frequenti sui VAM degli uliveti in Campania
Dove posso trovare il VAM di un uliveto in provincia di Napoli?
Il riferimento è costituito dalle tabelle dei valori agricoli medi della provincia di Napoli, pubblicate attraverso le fonti istituzionali competenti. Occorre conoscere il comune del terreno, individuare la regione agraria e cercare la voce uliveto nell’annualità corretta.
Quanto vale un uliveto di 1.000 metri quadrati secondo il VAM?
Mille metri quadrati corrispondono a 0,1 ettari. Se il VAM applicabile fosse, per esempio, di 30.000 euro per ettaro, il risultato sarebbe 3.000 euro. È soltanto un esempio di calcolo: il valore effettivo dipende dalla tabella corretta e dall’uso della stima.
La presenza di ulivi secolari aumenta automaticamente il VAM?
No. Il VAM è un valore medio riferito alla categoria colturale e alla regione agraria, non una valutazione individuale delle piante. Olivi monumentali, condizioni produttive particolari e altri elementi possono richiedere considerazioni specifiche in una perizia, anche alla luce di eventuali vincoli.
Il VAM è valido anche per una successione ereditaria?
Le tabelle VAM possono essere consultate come riferimento estimativo, ma non sostituiscono le regole fiscali previste per le successioni. La determinazione del valore da dichiarare dipende dalla disciplina applicabile al bene e alla fattispecie. In caso di dubbi è opportuno rivolgersi a un notaio o a un consulente fiscale.
Posso usare il VAM per stabilire il prezzo di vendita di un terreno agricolo?
Può essere un dato di confronto, ma non determina il prezzo di vendita. Il valore commerciale dipende anche dalla posizione, dall’accessibilità, dalla produttività e dalla domanda locale. Per trattative economicamente rilevanti è preferibile una stima basata sulle caratteristiche del fondo e su compravendite comparabili.
Prima di utilizzare il valore in una pratica ufficiale
Conservare soltanto uno screenshot della cifra potrebbe non bastare. È preferibile archiviare l’intero prospetto ufficiale, con gli estremi di pubblicazione, la provincia, la regione agraria, la coltura e l’annualità.
Queste informazioni permettono di ricostruire il calcolo e verificare successivamente se sia stato impiegato il parametro corretto, soprattutto quando il valore viene utilizzato in una pratica amministrativa o in una perizia.
Fonti ufficiali e riferimenti
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania – pubblicazioni e prospetti provinciali dei valori agricoli medi.
- Tabelle VAM della provincia di Salerno, valide per il 2024 – esempio concreto di classificazione delle colture e degli importi per regione agraria.
- Agenzia delle Entrate – servizi catastali e risorse dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- Corte costituzionale, sentenza 181/2011 – illegittimità del criterio automatico dei VAM per la determinazione delle indennità di espropriazione.
- Normattiva, DPR 327/2001, articolo 40 – disciplina dell’indennità per l’espropriazione di aree non edificabili.

