Il coefficiente di redditività dell’agente di commercio è una percentuale stabilita dalla legge che determina quale quota dei compensi percepiti viene considerata reddito imponibile nel regime forfettario. Per gli agenti e rappresentanti di commercio, il coefficiente è pari al 62%. Questo significa che il 62% dei compensi costituisce base imponibile su cui si calcolano imposte e contributi.

Cos’è il coefficiente di redditività dell’agente di commercio
Il coefficiente di redditività è una percentuale prevista dal regime forfettario.
Serve a determinare il reddito imponibile in modo semplificato.
Per gli agenti e rappresentanti di commercio è fissato al 62%.
Si applica ai ricavi o compensi annui percepiti.
Come funziona
Nel regime forfettario:
- Si sommano tutti i compensi incassati nell’anno.
- Si applica il coefficiente del 62%.
- Il risultato è il reddito imponibile fiscale.
- Su questo importo si calcola:
- Imposta sostitutiva (15% o 5% per le nuove attività).
- Contributi previdenziali ENASARCO e INPS, se dovuti.
Esempio:
Compensi annui = 40.000 €
Reddito imponibile = 40.000 × 62% = 24.800 €
Perché è importante
Il coefficiente di redditività:
- Determina la base su cui si pagano le imposte.
- Sostituisce il calcolo analitico dei costi.
- Semplifica la gestione fiscale.
- Incide direttamente sul carico tributario complessivo.
Un coefficiente più alto comporta una quota maggiore di reddito tassabile.
Vantaggi e limiti
Vantaggi:
- Calcolo semplice e veloce.
- Nessun obbligo di dedurre costi reali.
- Riduzione degli adempimenti contabili.
Limiti:
- I costi effettivi non sono deducibili.
- Può risultare svantaggioso se le spese sono elevate.
- È applicabile solo entro i limiti di ricavi previsti per il regime forfettario.
Esempi concreti
Caso 1 – Agente con spese contenute:
Compensi 30.000 €
Reddito imponibile = 18.600 €
Se le spese reali sono basse, il regime può essere conveniente.
Caso 2 – Agente con molte spese di trasferta:
Compensi 30.000 €
Reddito imponibile sempre 18.600 €
Se le spese reali superano il 38%, il regime ordinario può risultare più vantaggioso.
Errori comuni
- Confondere il coefficiente con l’aliquota fiscale.
- Applicare una percentuale diversa dal 62%.
- Calcolare l’imposta sull’intero fatturato.
- Non verificare i limiti di accesso al regime forfettario.
Domande frequenti
Il coefficiente cambia ogni anno?
No, è stabilito dalla normativa e varia solo in caso di modifiche legislative.
Si applica a tutti gli agenti di commercio?
Solo a chi aderisce al regime forfettario e rientra nei requisiti previsti.
Il 62% rappresenta il guadagno reale?
No. È una percentuale forfettaria che presume un livello medio di costi.
I contributi si calcolano sul 62%?
In genere sì, poiché il reddito imponibile fiscale costituisce base per i contributi INPS gestione commercianti.
