Quando si parla di un dirigente scolastico con incarico in pendenza, ci si addentra in un aspetto specifico e cruciale della mobilità e della gestione del personale dirigenziale all’interno del sistema scolastico italiano. Non è una semplice formula burocratica, ma indica una situazione ben definita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area V Dirigenza Scolastica, che merita di essere spiegata con chiarezza per tutti gli addetti ai lavori, i candidati e chiunque voglia avere un quadro completo del funzionamento degli uffici scolastici regionali (USR).
L’espressione “in pendenza di contratto” non si riferisce a una domanda o a una pratica burocratica generica in attesa di essere completata, ma riguarda la richiesta di mutamento di incarico presentata da un dirigente scolastico durante il periodo di validità del suo contratto individuale di lavoro già stipulato e in corso. Ricordiamo che, di norma, l’incarico di dirigente scolastico ha una durata triennale, salvo i casi di collocamento a riposo anticipato.

Il contesto: Mobilità e Incarichi Dirigenziali
Per comprendere appieno, dobbiamo contestualizzare. La mobilità dei dirigenti scolastici si articola in diverse fasi, che avvengono generalmente tra la primavera e l’estate di ogni anno, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico (1° settembre). Queste fasi includono, in ordine di priorità stabilito dal CCNL (come richiamato spesso dalle note degli USR, ad esempio, l’USR Campania o Emilia-Romagna):
- Conferma dell’incarico ricoperto (per chi è in scadenza).
- Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione o riorganizzazione dell’istituzione scolastica (dirigenti “perdenti posto”).
- Conferimento di nuovo incarico ai dirigenti che rientrano da particolari posizioni di stato (fuori ruolo, comando, etc.) e ai neo-immessi in ruolo.
- Mutamento d’incarico per i dirigenti che sono a scadenza del contratto e non chiedono conferma.
- Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale (la nostra chiave di lettura).
- Mutamento d’incarico in casi eccezionali (un’ulteriore sotto-fase, a volte inclusa nella precedente).
- Mobilità interregionale.
La fase che ci interessa, il mutamento d’incarico in pendenza di contratto, è quindi una possibilità che si colloca solo al quinto posto nella sequenza delle operazioni.
Cosa significa esattamente “Incarico in pendenza di contratto”?
Un dirigente scolastico che ha un contratto triennale in corso e non in scadenza naturale (ad esempio, un contratto iniziato l’1 settembre 2024 e che scade il 31 agosto 2027) può, in teoria, richiedere di cambiare la propria sede di servizio. Questo è il “mutamento d’incarico”.
Il termine “in pendenza” indica che la richiesta viene avanzata mentre il contratto triennale è pienamente attivo. È una deroga al principio generale della stabilità dell’incarico per la sua durata.
La possibilità di chiedere questo tipo di mutamento è estremamente limitata e vincolata a motivazioni specifiche, come stabilito dall’articolo 19 (e articoli simili) del CCNL. Queste motivazioni non sono discrezionali, ma devono essere oggettive e documentate.
I Casi Eccezionali e le Circostanze Ammesse
La normativa contrattuale circoscrive rigorosamente le situazioni in cui è possibile richiedere il mutamento d’incarico in costanza di contratto. Si parla, come si può riscontrare nelle note degli USR, di “casi di particolare urgenza, di gravi esigenze familiari, di circostanze adeguatamente motivate e documentate” (si veda, ad esempio, la nota dell’USR Campania del 19 giugno 2024).
I casi più frequentemente citati e ammessi, spesso con la necessità di una risoluzione consensuale del contratto precedente, sono:
- Insorgenza di malattie che richiedono cure in strutture sanitarie presenti esclusivamente nelle sedi richieste. Un esempio pratico è un bisogno medico specialistico per sé o per un familiare stretto, che sia documentato da certificazioni.
- Trasferimento del coniuge (o del convivente, se equiparato per via contrattuale) avvenuto successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro. Questo mira a ricongiungere il nucleo familiare.
- Altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali, che rappresentano una clausola di salvaguardia per situazioni non esplicitamente previste ma di pari gravità.
Un dirigente scolastico che rientra in uno di questi casi, e desidera avvicinarsi a casa o a una sede più funzionale alle sue esigenze, presenta la domanda di mutamento d’incarico in pendenza di contratto. La sua posizione, finché la richiesta non viene accolta o respinta, è quella di un dirigente “con incarico in pendenza” per la mobilità.
L’importanza delle fasi di Mobilità
È fondamentale sottolineare l’ordine delle operazioni. Le domande di mutamento in pendenza di contratto vengono esaminate solo dopo che sono state soddisfatte le esigenze di conferma e di assegnazione dei dirigenti in scadenza o perdenti posto. Questo significa che solo le sedi che rimangono vacanti dopo le prime quattro fasi di mobilità possono essere offerte a chi chiede il mutamento in costanza di incarico.
Per un dirigente, ottenere il mutamento in pendenza non è un diritto automatico, ma una possibilità legata a tre fattori chiave:
- La sussistenza e la documentazione del “caso eccezionale”.
- La disponibilità di sedi vacanti nella regione o provincia desiderata dopo le fasi prioritarie.
- Il parere favorevole dell’Amministrazione (l’USR).
Questo processo dimostra l’attenzione del sistema scolastico a conciliare la stabilità degli incarichi dirigenziali (garantita dal contratto triennale) con l’esigenza di gestire situazioni umane e personali eccezionali che possono insorgere nel corso di tale periodo. Come ha notato un esperto di diritto scolastico, l’obiettivo è trovare un equilibrio tra “la funzionalità dell’attività dirigenziale e le esigenze personali e familiari del dirigente”.
FAQ sul “Dirigente Scolastico con Incarico in Pendenza”
1. Chi è un dirigente scolastico “con incarico in pendenza”? Si tratta di un dirigente scolastico che ha un contratto di lavoro a tempo determinato (solitamente triennale) già in corso e valido, ma che ha presentato una domanda di mutamento di incarico ad un altro istituto. La dicitura “in pendenza” si riferisce all’attesa della decisione sulla richiesta di mobilità, che è permessa solo per casi eccezionali e documentati, come gravi esigenze familiari o motivi di salute.
2. Quali sono le motivazioni che permettono questo tipo di domanda? Le motivazioni sono rigorosamente limitate dal CCNL e dalle note degli USR. Rientrano in genere i casi eccezionali di particolare urgenza, come l’insorgenza di malattie che richiedono cure specifiche disponibili solo altrove, oppure il trasferimento del coniuge avvenuto dopo la stipula del contratto. La documentazione di tali esigenze è fondamentale per l’accettazione della domanda.
3. La richiesta di mutamento in pendenza ha la precedenza su altre domande di mobilità? Assolutamente no. Il mutamento d’incarico in pendenza di contratto è una delle ultime fasi della mobilità dei dirigenti scolastici (solitamente la quinta o sesta), come stabilito dall’ordine di priorità del CCNL. Le sedi vacanti vengono assegnate prima a chi è in scadenza di contratto, ai “perdenti posto” o ai neo-immessi in ruolo, e solo le sedi residue sono disponibili per chi chiede il mutamento in costanza di incarico.