La risposta breve è no, il confinante non coltivatore diretto non ha diritto di prelazione legale sulla vendita di un fondo agricolo, salvo casi specifici e contrattualmente previsti.

Spiegazione dettagliata:
Il diritto di prelazione agraria è regolato principalmente dagli articoli 8 e 9 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modifiche (in particolare dalla Legge 14 agosto 1971, n. 817), ed è stato più volte oggetto di interpretazione giurisprudenziale.
Chi ha diritto di prelazione legale:
- Affittuario o mezzadro coltivatore diretto del fondo agricolo (art. 8 Legge 590/1965);
- Coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti (solo in subordine all’affittuario, e se coltiva direttamente il fondo – art. 7 Legge 817/1971).
Chi non ha diritto di prelazione:
- Il confinante che non è coltivatore diretto;
- L’imprenditore agricolo professionale (IAP) non coltivatore diretto non ha diritto automatico di prelazione, salvo vi siano patti contrattuali o locali usi diversi.
Giurisprudenza e prassi consolidata:
- Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2023, n. 5342: conferma che “il diritto di prelazione agraria spetta al coltivatore diretto del fondo confinante, purché coltivi personalmente il terreno”.
- Cass. Civ. Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 45: ribadisce che l’attività di coltivazione deve essere diretta e abituale per ottenere il diritto.
Conclusione:
Il semplice confinante non coltivatore diretto non ha diritto di prelazione sulla vendita di un fondo agricolo. Se invece sei un coltivatore diretto e possiedi un fondo confinante, potresti vantare tale diritto, a condizione che non vi siano affittuari coltivatori diretti con diritto prevalente.
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