Introduzione
Il verificarsi di un movimento franoso, ossia lo scivolamento o il crollo di masse di terreno o roccia, può causare danni ingenti a persone, abitazioni, infrastrutture e attività economiche. In tali casi, sorge spontanea la domanda: chi è responsabile dei danni? A chi si possono chiedere i risarcimenti?

1. Cosa si intende per movimento franoso?
Ai sensi della normativa tecnica e ambientale, un movimento franoso è un fenomeno naturale o indotto che comporta il cedimento del suolo o sottosuolo. Le cause possono essere naturali (piogge intense, erosione, terremoti) o antropiche (scavi, disboscamenti, cattiva manutenzione di pendii o strade).
2. Il quadro normativo di riferimento
Le principali fonti normative da considerare sono:
- Codice Civile: artt. 2043, 2051, 2053 e 844 c.c.
- Legge n. 183/1989 (Difesa del suolo)
- Norme urbanistiche regionali e comunali
- Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006), in particolare in materia di dissesto idrogeologico
3. Responsabilità civile e risarcimento del danno
Vediamo le possibili ipotesi di responsabilità:
A) Responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.)
Se il movimento franoso è originato da un bene custodito (ad esempio, un terreno, una strada, un muro di contenimento), il custode – pubblico o privato – può essere ritenuto oggettivamente responsabile, salvo che provi il caso fortuito.
Esempi:
- Una frana causata dal cattivo drenaggio di acque piovane su un terreno privato: responsabile è il proprietario.
- Una frana avvenuta su un versante sovrastante una strada comunale: il Comune, se custode dell’area, potrebbe essere chiamato a rispondere.
B) Responsabilità per rovina di edificio o altra costruzione (art. 2053 c.c.)
Se la frana è stata causata da una costruzione instabile (ad esempio, un muro a secco o una palificata), il proprietario ne risponde per presunzione di colpa, salvo prova contraria.
C) Responsabilità da attività pericolosa o illecito urbanistico
Interventi edilizi o agricoli eseguiti senza autorizzazione o in difformità (es. sbancamenti, taglio boschivo, deviazione di corsi d’acqua) possono causare o aggravare fenomeni franosi. In tal caso, si applica la responsabilità ex art. 2043 c.c. (danno ingiusto da fatto illecito).
D) Responsabilità della Pubblica Amministrazione
Se la frana deriva da omessa vigilanza, cattiva manutenzione o mancato intervento su aree a rischio idrogeologico conosciuto, può essere chiamata in causa la Pubblica Amministrazione, sia per responsabilità diretta che per omissione (artt. 2043 e 2051 c.c.).
È però necessario dimostrare:
- La prevedibilità del danno
- Il dovere giuridico di intervenire
- Il nesso causale tra omissione e danno
4. A chi rivolgere la richiesta di risarcimento?
La domanda di risarcimento può essere indirizzata a:
| Soggetto danneggiante | Quando è responsabile |
|---|---|
| Privato proprietario del terreno | Se il terreno da cui parte la frana è di sua proprietà |
| Comune / Provincia / Regione | Se la frana parte da area pubblica o vi è omessa vigilanza |
| Impresa esecutrice di lavori | Se la frana è causata da scavi o interventi eseguiti senza cautele |
| Condominio / Amministratore | Se la frana parte da aree comuni o mal gestite |
5. Cosa fare concretamente in caso di danni da frana?
Passaggi fondamentali:
- Documentare i danni: fotografie, perizie, testimonianze.
- Individuare l’origine della frana: con consulenza tecnica (geologo, ingegnere).
- Verificare la titolarità dell’area: tramite visure catastali e/o accesso agli atti.
- Inviare una diffida e richiesta di risarcimento al responsabile.
- Attivare la mediazione civile (se necessaria) e, in caso di mancato accordo, procedere con causa civile.
6. Termine per agire: la prescrizione
L’azione per il risarcimento del danno si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è verificato il danno (art. 2947 c.c.). Tuttavia, è opportuno interrompere i termini tramite raccomandata o PEC.
Conclusioni
Il danno da movimento franoso può dare diritto al risarcimento, ma l’individuazione del soggetto responsabile richiede un’attenta analisi tecnica e giuridica. Il consiglio è di affidarsi a un avvocato esperto in diritto civile e ambientale, che collabori con un tecnico (geologo, ingegnere) per istruire correttamente la pratica, individuare i responsabili e agire nei termini previsti dalla legge.
