In Italia, la multa per divieto di sosta è regolata dal Codice della Strada, in particolare dall’art. 158 del D.Lgs. 285/1992.

Ora andiamo per gradi per affrontare correttamente il tuo dubbio:
È valida una multa per divieto di sosta anche se non è stato lasciato l’avviso sul parabrezza?
Sì, è perfettamente valida.
La legge non prevede l’obbligo per gli agenti accertatori di lasciare il preavviso cartaceo sul veicolo (il cosiddetto “avviso di cortesia”). La Cassazione ha più volte confermato questo principio: l’accertamento può avvenire in assenza del trasgressore, e il verbale può essere notificato successivamente a casa tramite posta o PEC.
Riferimenti giurisprudenziali e normativi:
- Cass. Civile, Sez. II, Sent. n. 17376/2004: ha ribadito che la mancanza del preavviso sul parabrezza non comporta l’illegittimità del verbale.
- Art. 201 del Codice della Strada: disciplina le modalità di notifica del verbale e i casi in cui la contestazione immediata non è possibile. In caso di sosta vietata, non è necessaria la presenza del conducente, e quindi si procede alla notifica postale.
Come funziona la notifica:
Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione (per residenti in Italia) secondo quanto previsto dall’art. 201 CdS.
Se viene notificato oltre i termini senza giustificato motivo, può essere impugnato per decadenza.
Puoi fare ricorso se:
- La multa è notificata oltre i termini di legge.
- Il verbale contiene errori evidenti o l’accertamento risulta infondato.
- Hai prove di motivi legittimi (es. urgenze mediche o sosta autorizzata).