La costruzione di una tettoia senza permesso in Italia è possibile solo in determinati casi specifici, che dipendono da dimensioni, funzione, materiali utilizzati e impatto urbanistico. La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e va sempre letta in coordinamento con i regolamenti edilizi comunali, che possono prevedere ulteriori vincoli.

Quando si può costruire una tettoia senza permesso (manutenzione libera)
La tettoia può essere realizzata senza permesso di costruire o SCIA solo se rientra nella cosiddetta edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e del Glossario unico dell’edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018).
In particolare, sono ammesse in edilizia libera le coperture leggere di arredo, come pergotende, tende da sole, strutture removibili, gazebo stagionali, coperture mobili non fissate in modo permanente.
Quando serve un titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire)
Se la tettoia ha una certa struttura permanente, dimensione significativa e modifica il prospetto dell’edificio o incide sul carico urbanistico, allora:
- Serve la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) → per tettoie di modeste dimensioni, addossate e non abitabili.
- Serve il permesso di costruire → per tettoie di notevoli dimensioni, con strutture portanti fisse, ancorate al suolo o che aumentano la superficie utile.
Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 6978/2023:
“La realizzazione di una tettoia stabile, in muratura o con pilastri in ferro, ancorata a terra e destinata a coprire uno spazio determinato, è da considerarsi nuova costruzione e richiede permesso di costruire”.
Esempi concreti
Tipo di tettoia | Titolo edilizio richiesto |
---|---|
Pergolato in legno leggero, removibile | Nessuno (edilizia libera) |
Tenda da sole retrattile | Nessuno (edilizia libera) |
Gazebo stagionale smontabile | Nessuno (se stagionale, non ancorato) |
Tettoia in muratura o ferro fissata al suolo | SCIA o permesso di costruire (dipende dalla dimensione) |
Copertura su terrazzo stabile e permanente | Permesso di costruire |
Normativa e giurisprudenza recenti
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 306/2022: anche una struttura leggera può necessitare del permesso se altera il prospetto.
- Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 20665/2021: il criterio decisivo è la stabilità e l’impatto urbanistico.
Cosa controllare sempre prima di costruire
- Regolamento edilizio del tuo Comune
- Vincoli paesaggistici, ambientali, storici (serve eventualmente autorizzazione Soprintendenza)
- Distanze dai confini (Codice Civile e Regolamento comunale)
- Possibilità di sanatoria in caso di abusi pregressi
Attenzione: Costruire una tettoia abusiva può comportare:
- Sanzione amministrativa (pecuniaria e/o demolizione)
- Denuncia penale per reato edilizio (art. 44 D.P.R. 380/2001)
- Ordine di demolizione da parte del Comune