In Italia, il licenziamento di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato senza giusta causa o giustificato motivo è disciplinato da diverse fonti normative, tra cui la Costituzione, il Codice Civile e il Codice di Procedura Civile.

- Costituzione della Repubblica Italiana:
- Articolo 4: Riconosce il diritto al lavoro e impone allo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- Articolo 41: Pur garantendo la libertà dell’iniziativa economica privata, stabilisce che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
- Codice Civile:
- Articolo 2118: Riconosce la facoltà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, da parte di entrambe le parti, con il rispetto del periodo di preavviso.
- Articolo 2119: Prevede il licenziamento per giusta causa, che consente la risoluzione immediata del contratto senza preavviso nel caso di comportamenti talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
- Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970):
- Articolo 18: Disciplina le tutele per i lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo la reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, un’indennità risarcitoria.
Se il licenziamento avviene senza giusta causa o giustificato motivo (economico o disciplinare), il lavoratore può ricorrere al giudice per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e/o un risarcimento danni. La normativa prevede che il licenziamento debba essere comunicato per iscritto e contenere la motivazione.
In sintesi, il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo è considerato illegittimo e comporta serie conseguenze per il datore di lavoro, tra cui il possibile obbligo di reintegrare il lavoratore e di risarcire i danni subiti.