La decertificazione comporta l’eliminazione dell’obbligo di presentare certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. Al loro posto, i cittadini possono utilizzare l’autocertificazione, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che hanno lo stesso valore legale dei certificati originali.

Questa misura è stata introdotta per semplificare le procedure amministrative e ridurre il carico burocratico per i cittadini e le amministrazioni.
In particolare, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) disciplina la materia. Gli articoli rilevanti in merito sono:
- Art. 46: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che consente ai cittadini di dichiarare sotto la propria responsabilità vari fatti, stati e qualità personali che, in precedenza, richiedevano un certificato.
- Art. 47: Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, utilizzate per dichiarare situazioni, fatti e qualità personali di cui l’interessato sia a conoscenza.
Esempi di situazioni in cui si può utilizzare l’autocertificazione includono:
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Stato civile
- Composizione del nucleo familiare
- Esistenza in vita
Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad accettare le autocertificazioni e non possono richiedere certificati che attestino stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati. Eventuali verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuate successivamente, e in caso di dichiarazioni mendaci sono previste sanzioni penali.
La decertificazione rappresenta un importante passo verso la semplificazione amministrativa e l’efficienza della Pubblica Amministrazione italiana.