Notifica preliminare quando non serve

Redazione Campania

La notifica preliminare è un adempimento previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), obbligatorio in determinati cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, non tutti i cantieri richiedono la trasmissione della notifica preliminare. Analizziamo quando la notifica preliminare non è necessaria, con riferimenti normativi, esempi pratici e chiarimenti utili per imprese, committenti, tecnici e privati.

Notifica preliminare quando non serve

Cos’è la notifica preliminare?

La notifica preliminare è un documento che deve essere inviato alla ASL competente per territorio (e, se previsto, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro), contenente informazioni essenziali relative al cantiere, come:

  • Dati del committente
  • Dati del coordinatore per la sicurezza (se nominato)
  • Imprese esecutrici
  • Data di inizio lavori
  • Durata presunta del cantiere
  • Numero previsto di lavoratori

L’obiettivo è garantire che gli enti preposti siano a conoscenza dell’apertura di un cantiere e possano effettuare controlli a tutela della sicurezza.


Quando NON serve la notifica preliminare

Secondo l’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare è obbligatoria solo al verificarsi di determinate condizioni. Di conseguenza, in tutti i casi in cui queste condizioni non si verificano, la notifica non è necessaria.

1. Cantieri con una sola impresa e di entità limitata

Se i lavori vengono eseguiti da una sola impresa (senza subappalti o imprese in RTI) e:

  • non superano i 200 uomini-giorno (una misura del volume di lavoro)
  • non prevedono la presenza di più imprese, nemmeno in fasi successive

Allora la notifica preliminare non è richiesta.

Esempio pratico: lavori di tinteggiatura interna svolti da un unico artigiano per una settimana. Nessun altro operatore sarà coinvolto nel cantiere.


2. Lavori privi di rischio rilevante

Se il cantiere non presenta particolari rischi specifici previsti dall’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008 (ad esempio, lavori in ambienti confinati, demolizioni complesse, presenza di amianto), e non rientra nei casi previsti per l’obbligo di notifica, l’adempimento non è dovuto.


3. Manutenzione ordinaria senza cantiere vero e proprio

Attività di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di una maniglia o la tinteggiatura di una stanza, non configurano un cantiere temporaneo o mobile ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. In questi casi:

  • non si applica l’obbligo di nomina del coordinatore per la sicurezza
  • non si applica l’obbligo della notifica preliminare

4. Lavori in economia eseguiti direttamente dal committente

Se il committente privato esegue personalmente i lavori, senza l’ausilio di imprese o lavoratori autonomi, non si costituisce un cantiere ai fini del D.Lgs. 81/2008, e quindi non è necessaria la notifica.

Esempio pratico: un privato che decide di imbiancare il proprio appartamento da solo.


5. Interventi con una sola impresa senza lavoratori autonomi

Anche se il cantiere coinvolge una sola impresa e non sono presenti lavoratori autonomi o altre imprese in momenti diversi, la notifica preliminare non è richiesta.

Attenzione: se successivamente entra in cantiere un’altra impresa, anche solo per una fase, la notifica diventa obbligatoria e deve essere aggiornata tempestivamente.


Riepilogo: quando la notifica preliminare NON è obbligatoria

SituazioneNotifica Preliminare Necessaria?
Una sola impresa, meno di 200 uomini-giorno❌ No
Una sola impresa, senza lavoratori autonomi❌ No
Lavori eseguiti direttamente dal committente❌ No
Manutenzione ordinaria (no cantiere)❌ No
Nessun rischio rilevante (Allegato XI)❌ No
Nessuna impresa o lavoratore autonomo coinvolto❌ No

Fonti normative di riferimento

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 99
  • Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 (contenuto della notifica)
  • Allegato XI del D.Lgs. 81/2008 (lavori a rischio specifico)
  • Interpelli Ministero del Lavoro (es. Interpello n. 10/2014)

Conclusioni

La notifica preliminare non è sempre obbligatoria: va presentata solo in presenza di specifiche condizioni previste dalla normativa vigente. Comprendere quando non è necessaria consente di evitare adempimenti inutili, concentrandosi invece sulla sicurezza reale del cantiere.

Per casi dubbi o particolari, è consigliabile consultare un tecnico della sicurezza o un professionista abilitato, così da verificare l’applicabilità degli obblighi normativi al proprio intervento.

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