Una delle domande più frequenti in ambito di esecuzione forzata è: “Durante un pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario può aprire gli armadi o altri mobili chiusi presenti in casa?”
La risposta è sì, ma entro precisi limiti di legge.
Ecco il quadro normativo che disciplina la possibilità per l’ufficiale giudiziario di accedere al contenuto di armadi, cassetti e mobili durante le procedure di pignoramento, tenendo conto della tutela della riservatezza e del principio di inviolabilità del domicilio.

1. Il quadro normativo: pignoramento mobiliare presso il debitore
L’apertura di armadi da parte dell’ufficiale giudiziario si inserisce nell’ambito del pignoramento mobiliare presso il debitore, disciplinato dagli articoli 513 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 513 c.p.c. – Ricerca dei beni da pignorare:
“L’ufficiale giudiziario si reca nella casa del debitore o nei luoghi a lui appartenenti per eseguire il pignoramento. Se il debitore è presente, l’ufficiale giudiziario lo invita a consegnargli i beni da pignorare. Se il debitore non è presente o non collabora, l’ufficiale può procedere alla ricerca forzata dei beni.”
Questo articolo legittima l’accesso e la ricerca dei beni pignorabili, anche all’interno di mobili chiusi.
2. L’Ufficiale può aprire armadi, cassetti e contenitori?
Sì, può farlo, in quanto parte della ricerca dei beni pignorabili.
L’apertura di armadi, cassetti, bauli, stipetti e altri contenitori è legittima se finalizzata a:
- verificare la presenza di beni pignorabili,
- prevenire l’occultamento di beni,
- dare esecuzione al titolo esecutivo.
L’azione è coperta dalla qualifica di pubblico ufficiale dell’ufficiale giudiziario e dall’autorizzazione giudiziaria se necessaria (es. in caso di assenza del debitore o accesso coattivo al domicilio).
3. È necessaria l’autorizzazione per aprire i mobili?
No, non è necessaria una specifica autorizzazione per aprire gli armadi, purché:
- l’ufficiale si trovi all’interno dell’abitazione del debitore (con accesso legittimo),
- stia eseguendo un pignoramento mobiliare,
- agisca in funzione della ricerca di beni pignorabili.
Tuttavia, se l’armadio è chiuso a chiave, l’ufficiale giudiziario può:
- chiedere al debitore di aprirlo,
- farsi assistere da un fabbro, se necessario (art. 520 c.p.c.),
- annotare nel verbale ogni resistenza o rifiuto.
4. Cosa succede se il debitore si oppone?
Se il debitore si oppone all’apertura dell’armadio o di altri mobili:
- l’ufficiale giudiziario può proseguire legittimamente nell’apertura,
- può chiedere l’intervento della forza pubblica,
- può redigere verbale della resistenza opposta,
- il debitore può essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) o oltraggio (art. 341-bis c.p.).
5. E la privacy?
L’interesse del creditore ad agire esecutivamente è tutelato dalla legge, ma deve essere bilanciato con il diritto alla riservatezza.
Tuttavia, in sede esecutiva prevale l’interesse pubblico alla realizzazione del credito.
L’ufficiale giudiziario è comunque tenuto a:
- limitare l’invasività dell’azione,
- non divulgare informazioni su oggetti non pignorabili (es. lettere personali, documenti privati, medicinali, oggetti strettamente personali),
- redigere con precisione il verbale, evitando abusi o eccessi.
6. Oggetti non pignorabili negli armadi
Anche se trovati all’interno di un armadio, alcuni beni non possono essere pignorati. Ai sensi dell’art. 514 c.p.c., sono impignorabili:
- oggetti indispensabili alla vita quotidiana (vestiti, letti, tavoli, frigorifero, ecc.),
- beni strumentali per l’attività lavorativa del debitore (entro certi limiti),
- lettere, ricordi di famiglia, onorificenze.
In questi casi, l’ufficiale annoterà il ritrovamento, ma non potrà procedere al pignoramento.
7. Giurisprudenza di riferimento
La giurisprudenza ha confermato più volte che l’ufficiale giudiziario può procedere all’apertura dei mobili, ritenendolo parte della normale attività di esecuzione.
Ad esempio:
Tribunale di Milano, ordinanza del 12.02.2019
Ha ritenuto legittima l’apertura di armadi chiusi a chiave durante il pignoramento, se finalizzata a impedire che il debitore occultasse beni mobili.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 837/2007
Ha ribadito che l’ufficiale giudiziario non necessita di un’autorizzazione specifica per la ricerca dei beni nei mobili, purché agisca legittimamente all’interno del domicilio del debitore.
Conclusione
Sì, l’ufficiale giudiziario può aprire armadi, cassetti e mobili chiusi, nel contesto di un pignoramento mobiliare eseguito secondo legge.
Non si tratta di una violazione della privacy, ma di un atto necessario per garantire l’efficacia della giustizia esecutiva.
Tuttavia, devono essere rispettate:
le norme del Codice di Procedura Civile,
le garanzie costituzionali,
i limiti stabiliti dalla giurisprudenza.