Chi gestisce un’attività commerciale prima o poi si pone una domanda molto concreta: esiste un ricarico minimo per legge?
In altre parole, un negoziante, un artigiano o un’impresa sono obbligati ad aggiungere una determinata percentuale al costo di acquisto prima di rivendere un prodotto?
La risposta, in linea generale, è no.

In Italia non esiste una percentuale minima di ricarico valida indistintamente per tutti i prodotti e per tutte le attività commerciali. Un’impresa può determinare liberamente il proprio prezzo di vendita, purché rispetti le norme applicabili in materia di concorrenza, trasparenza, pratiche commerciali e gli eventuali vincoli previsti per determinati settori.
La questione diventa però più delicata quando si parla di vendita sottocosto, prezzi regolamentati o accordi tra imprese sui prezzi.
Che cos’è il ricarico
Il ricarico è l’aumento applicato al costo di acquisto di un prodotto per arrivare al prezzo al quale viene venduto.
Se un commerciante compra un prodotto a 100 euro e lo rivende a 150 euro, ha applicato un ricarico di 50 euro.
In termini percentuali:
Ricarico % = (Prezzo di vendita – Costo di acquisto) / Costo di acquisto × 100
Nel nostro esempio:
(150 – 100) / 100 × 100 = 50%
Il ricarico serve naturalmente a coprire molto più del semplice costo del prodotto.
Da quella differenza devono infatti essere sostenuti costi come affitto, personale, utenze, logistica, commissioni, assicurazioni, imposte e tutte le altre spese dell’attività.
Quello che resta dopo aver considerato i costi non coincide necessariamente con il ricarico applicato.
Esiste un ricarico minimo obbligatorio per legge?
Per la generalità dei beni e dei servizi non esiste una legge che imponga a un commerciante un ricarico minimo percentuale.
Non esiste quindi una regola generale secondo cui, per esempio, un prodotto acquistato a 100 euro debba necessariamente essere rivenduto almeno a 110, 120 o 130 euro.
Il prezzo viene normalmente determinato dall’impresa sulla base di diversi elementi:
- costo di acquisto o produzione;
- spese generali;
- concorrenza;
- domanda;
- posizionamento commerciale;
- margine desiderato;
- condizioni del mercato.
Esistono però settori e situazioni nei quali la libertà di prezzo incontra regole specifiche.
Si può vendere senza applicare alcun ricarico?
In linea generale sì.
Se un prodotto costa all’impresa 100 euro, non esiste una norma generale che obblighi a rivenderlo a un prezzo superiore.
Un commerciante potrebbe quindi decidere, per ragioni promozionali o commerciali, di venderlo allo stesso prezzo al quale lo ha acquistato.
Naturalmente, dal punto di vista economico, vendere continuamente senza margine difficilmente sarebbe sostenibile, perché l’impresa deve comunque sostenere tutti gli altri costi di gestione.
Il problema giuridico diventa più interessante quando il prezzo scende al di sotto del costo di acquisto.
Vendita sottocosto: cosa significa davvero
La vendita sottocosto ha una disciplina specifica.
Il riferimento principale è il DPR 6 aprile 2001, n. 218, emanato in attuazione dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La normativa considera vendita sottocosto la vendita al pubblico effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalla fattura di acquisto, considerando anche IVA, altre imposte o tasse collegate al prodotto e gli eventuali sconti o contribuzioni documentati.
Quindi non bisogna confondere due concetti:
ricarico basso e vendita sottocosto non sono necessariamente la stessa cosa.
Un’impresa può applicare un ricarico molto piccolo senza trovarsi automaticamente di fronte a una vendita sottocosto.
Quali regole valgono per le vendite sottocosto
Per gli esercizi commerciali ai quali si applica la disciplina del DPR 218/2001, la vendita sottocosto deve rispettare precise condizioni.
Tra le principali:
- deve essere comunicata al Comune nel quale si trova l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio;
- normalmente può essere effettuata non più di tre volte nel corso dell’anno;
- ciascuna operazione non può durare più di 10 giorni;
- il numero delle referenze interessate non può essere superiore a 50;
- tra determinate operazioni devono essere rispettati anche specifici intervalli temporali.
La normativa prevede inoltre particolari eccezioni e ipotesi nelle quali alcune limitazioni non si applicano.
Per questo, quando un’attività vuole organizzare una vera vendita sottocosto, è importante distinguere questa operazione da una normale promozione o da uno sconto commerciale.
Vendere sotto il costo è sempre vietato?
No.
Il fatto che esista una disciplina della vendita sottocosto non significa che qualsiasi vendita effettuata sotto il prezzo di acquisto sia automaticamente illegale.
La normativa regola le modalità con cui determinate operazioni sottocosto possono essere effettuate dagli esercizi commerciali e contempla anche varie eccezioni.
Occorre quindi valutare il tipo di attività, il prodotto, le modalità della vendita e la concreta operazione commerciale.
Una cosa è certa: non esiste una regola generale secondo cui ogni prodotto debba essere venduto con un margine minimo prestabilito.
Ricarico minimo e concorrenza: attenzione agli accordi tra imprese
La libertà dell’imprenditore di scegliere il proprio prezzo non significa che più imprese concorrenti possano accordarsi liberamente sui prezzi da applicare.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ricorda che gli accordi tra imprese possono violare la normativa antitrust quando hanno per oggetto o per effetto quello di restringere la concorrenza.
Un esempio evidente è quello di più concorrenti che decidano congiuntamente quale prezzo applicare ai clienti.
La questione vale anche per accordi capaci di determinare indirettamente il livello dei prezzi.
A seconda dei casi possono trovare applicazione la normativa italiana sulla concorrenza e, quando viene interessato il commercio tra Stati membri, l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Un ipotetico “ricarico minimo concordato” tra concorrenti sarebbe quindi una situazione molto diversa dalla scelta autonoma di ogni impresa di applicare il proprio ricarico.
Esistono settori nei quali prezzi e margini sono regolamentati?
Sì.
La regola generale della libertà nella determinazione dei prezzi convive con settori nei quali esistono meccanismi particolari.
Farmaci
Il settore farmaceutico è uno dei casi più evidenti.
L’AIFA interviene nella negoziazione e nella gestione dei prezzi dei medicinali e pubblica periodicamente dati, elenchi e provvedimenti relativi ai prezzi e alla rimborsabilità.
Per alcune categorie di medicinali, soprattutto nell’ambito della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, il sistema dei prezzi e della remunerazione della filiera è quindi molto più regolamentato rispetto a quello di un normale bene di consumo.
Non sarebbe però corretto prendere il settore farmaceutico come prova dell’esistenza di un ricarico minimo generalizzato per tutte le attività commerciali: si tratta di un settore con una disciplina propria.
Il caso dei libri
Un altro settore particolare è quello dei libri.
La Legge 27 luglio 2011, n. 128 stabilisce che il prezzo al consumatore finale viene fissato dall’editore o dall’importatore.
La stessa legge disciplina inoltre gli sconti praticabili sulla vendita dei libri.
In via ordinaria, lo sconto al consumatore finale può arrivare fino al 5% del prezzo fissato dall’editore o dall’importatore, mentre per i libri adottati come testi scolastici il limite ordinario è più elevato.
Sono previste inoltre campagne promozionali disciplinate separatamente dalla legge.
Anche in questo caso, quindi, non siamo davanti a un “ricarico minimo” nel senso comune del termine, ma a una specifica regolamentazione del prezzo di vendita.
Ricarico minimo e prezzo consigliato dal produttore
Altro equivoco frequente riguarda il prezzo consigliato.
Un produttore può indicare un prezzo di vendita consigliato per un proprio prodotto.
Questo però non significa automaticamente che il rivenditore sia obbligato per legge ad applicarlo.
Bisogna distinguere tra:
- prezzo suggerito commercialmente;
- prezzo disciplinato dalla legge;
- accordi contrattuali;
- eventuali comportamenti anticoncorrenziali.
La semplice indicazione di un prezzo consigliato non crea da sola un ricarico minimo previsto dalla legge.
Differenza tra ricarico e margine
Ricarico e margine vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma matematicamente sono diversi.
Immaginiamo:
Costo del prodotto: 100 euro
Prezzo di vendita: 150 euro
Il ricarico è:
(150 – 100) / 100 × 100 = 50%
Il margine percentuale calcolato sul prezzo di vendita è invece:
(150 – 100) / 150 × 100 = 33,3%
Per questo un ricarico del 50% non significa avere un margine del 50%.
La distinzione diventa particolarmente importante quando si confrontano le percentuali di redditività tra diversi settori commerciali.
Qual è quindi il ricarico minimo da applicare?
La legge, nella generalità dei casi, non fornisce questa risposta.
Il ricarico minimo economicamente sostenibile dipende dalla struttura dei costi dell’impresa.
Un’attività potrebbe aver bisogno di un ricarico del 20%, un’altra del 50%, un’altra ancora del 100% o più.
Per stabilirlo bisogna conoscere almeno:
- costo della merce;
- costi fissi;
- costi variabili;
- IVA e trattamento fiscale;
- eventuali commissioni;
- resi e prodotti invenduti;
- sconti;
- rotazione del magazzino;
- margine operativo desiderato.
Una percentuale di ricarico apparentemente alta può produrre un utile molto piccolo se i costi dell’attività sono elevati.
Allo stesso modo, un ricarico relativamente basso può funzionare in un’attività con volumi molto elevati e costi contenuti.
Esempio pratico
Supponiamo di acquistare un prodotto a 50 euro.
Con un ricarico del 20%:
50 + 20% = 60 euro
Con un ricarico del 50%:
50 + 50% = 75 euro
Con un ricarico del 100%:
50 + 100% = 100 euro
Nessuna di queste percentuali rappresenta, in via generale, il “ricarico minimo previsto dalla legge”.
La percentuale corretta dal punto di vista aziendale dipende invece dai costi e dal margine che l’impresa deve ottenere.
Domande frequenti
Esiste una percentuale minima di guadagno obbligatoria per un commerciante?
No. Non esiste una percentuale minima generale di profitto o ricarico che ogni commerciante sia obbligato ad applicare.
Posso vendere un prodotto allo stesso prezzo a cui l’ho comprato?
In linea generale sì, fermo restando il rispetto delle eventuali normative specifiche applicabili all’attività e al prodotto.
Posso vendere un prodotto sotto il prezzo di acquisto?
La vendita sottocosto è possibile in determinati casi, ma è soggetta alla disciplina prevista dal DPR 218/2001 e alle relative condizioni ed eccezioni.
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune?
Per le operazioni soggette alla disciplina ordinaria del DPR 218/2001 è prevista la comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio.
Un’associazione di categoria può imporre lo stesso ricarico a tutte le imprese?
Un accordo tra imprese concorrenti volto a coordinare i prezzi può creare problemi sotto il profilo antitrust. La valutazione dipende naturalmente dal concreto comportamento adottato.
Il prezzo consigliato dal produttore è obbligatorio?
Non necessariamente. Un prezzo consigliato non equivale automaticamente a un prezzo imposto dalla legge.
Esiste un ricarico minimo per il settore alimentare?
Non esiste una percentuale generale di ricarico minimo stabilita dalla legge per tutto il settore alimentare. Le imprese determinano i propri prezzi tenendo conto dei costi, della concorrenza e delle eventuali disposizioni specifiche applicabili.
Conclusione
Quando si cerca online “ricarico minimo per legge”, la risposta più importante è anche la più semplice: in Italia non esiste una percentuale minima di ricarico obbligatoria valida per tutte le attività commerciali.
Ogni impresa può normalmente stabilire il proprio prezzo e il proprio ricarico.
Questo non significa però che il mercato sia privo di regole.
Esistono una disciplina specifica delle vendite sottocosto, norme sulla concorrenza, limiti agli accordi sui prezzi e settori nei quali i prezzi sono sottoposti a regole particolari.
Per un’impresa, quindi, la vera domanda non dovrebbe essere soltanto “qual è il ricarico minimo previsto dalla legge?”, ma anche quale ricarico consente di coprire tutti i costi e mantenere sostenibile l’attività senza violare le regole applicabili al proprio settore.
