Per “finalità del trattamento dei dati personali” si intende lo scopo specifico, esplicito e legittimo per il quale i dati personali sono raccolti e successivamente trattati. Questo concetto è fondamentale nel contesto della protezione dei dati personali e risponde al principio di limitazione della finalità, che è uno dei principi chiave del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, applicabile anche in Italia.

Il principio di limitazione della finalità richiede che i dati personali siano raccolti per scopi ben determinati, espliciti e legittimi e non siano ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali scopi. In altre parole, le finalità devono essere chiare e definite al momento della raccolta dei dati, e i dati non possono essere utilizzati per altri scopi non compatibili con quelli dichiarati, a meno che non venga ottenuto un ulteriore consenso dagli interessati.
In Italia, questo principio è riflesso anche nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), che è stato aggiornato per allinearsi al GDPR.
Per un riferimento normativo specifico, si può consultare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del GDPR che recita:
“I dati personali sono […] raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità […]”.
Quindi, quando si parla di finalità del trattamento, si fa riferimento ai motivi specifici per cui i dati personali sono stati raccolti e per cui saranno utilizzati, e tali finalità devono essere comunicate chiaramente agli interessati al momento della raccolta dei dati.