In ambito edilizio, il meccanismo del reverse charge (o inversione contabile) si applica in Italia in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972.
COS’È IL REVERSE CHARGE
Il reverse charge è un meccanismo IVA secondo il quale l’imposta non viene addebitata dal fornitore, ma è autoliquidata dal committente (cliente), se soggetto passivo IVA. Questo serve per contrastare l’evasione fiscale, in particolare in settori considerati “a rischio”, come l’edilizia.

QUANDO SI APPLICA NELL’EDILIZIA
Il reverse charge si applica quando un’impresa edile o un lavoratore autonomo esegue prestazioni di servizi riconducibili a manodopera su immobili nei confronti di un soggetto passivo IVA, se committente e prestatore operano entrambi nel settore edile.
Requisiti principali:
- Prestazione di servizi relativi a immobili (es. costruzione, ristrutturazione, manutenzione).
- Rapporto tra due soggetti passivi IVA.
- Entrambi i soggetti operano nel settore edile o affine.
ESEMPI TIPICI DI APPLICAZIONE
- Subappalti in cantieri edili (es. ditta che subappalta i lavori di intonacatura a un’altra impresa).
- Prestazioni rese da un artigiano edile a un’impresa di costruzioni.
QUANDO NON SI APPLICA
- Se il committente è un privato o un soggetto non IVA.
- In caso di prestazioni di servizi diverse da quelle edili elencate dalla norma.
- Forniture di beni (es. la sola vendita di materiali da costruzione).
- Se il prestatore non opera nel settore edile.
RIFERIMENTO NORMATIVO
- Art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972.
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 37/E del 22 dicembre 2015.
AVVERTENZA
Le condizioni per applicare il reverse charge possono richiedere una valutazione specifica, anche in base alla natura del contratto e delle prestazioni svolte. Per casi concreti, si consiglia di consultare un commercialista o un consulente fiscale.