Il condominio, come organismo complesso, opera secondo regole ben definite, la cui bussola è l’assemblea. Tuttavia, la vita di un edificio riserva imprevisti che impongono azioni immediate. Cosa succede quando si rendono necessarie spese condominiali straordinarie senza preventiva approvazione assembleare? Questo è un punto cruciale di scontro tra la necessità di preservare l’edificio e la tutela dei diritti dei singoli condomini a decidere.
La legge e la giurisprudenza tracciano un percorso chiaro, ma rigoroso, che permette di affrontare le emergenze mantenendo la legalità. L’elemento chiave, il vero spartiacque tra l’obbligo di pagamento e la sua contestazione, è l’urgenza.

Il Ruolo dell’Amministratore Nelle Emergenze
L’amministratore di condominio non è semplicemente un esecutore delle volontà assembleari. L’articolo 1135, comma 2, del Codice Civile gli attribuisce un potere specifico: “L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.”
Questa disposizione è la base normativa che consente all’amministratore di agire autonomamente. Ma attenzione: l’agire in autonomia non è una delega in bianco. L’urgenza deve essere un fatto oggettivo e indifferibile.
Cosa Significa “Urgenza” per la Giurisprudenza
Per definire il concetto di urgenza, bisogna guardare ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione. La giurisprudenza è concorde nel ritenere urgente la spesa la cui erogazione “non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere” (si veda, ad esempio, Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 33158/2019 e n. 5256/1980).
L’urgenza non muta la natura straordinaria dei lavori, ma autorizza l’amministratore a procedere per evitare conseguenze ben più gravi per il bene comune o per la sicurezza delle persone.
Esempi classici di urgenza includono:
- La messa in sicurezza di cornicioni o balconi pericolanti che minacciano la pubblica incolumità.
- Interventi immediati per bloccare infiltrazioni d’acqua significative che compromettono la stabilità delle strutture.
- Riparazioni di un guasto a un impianto (es. autoclave, ascensore) che ne impedisce l’uso e che rappresenta un pericolo imminente.
L’amministratore è tenuto ad agire con il criterio del “buon padre di famiglia” e, una volta eseguita la spesa, deve immediatamente riferire all’assemblea dei condomini per la successiva ratifica e approvazione del relativo piano di riparto.
La Spesa Iniziata dal Singolo Condomino
Cosa succede se è un condomino a prendere l’iniziativa, in assenza dell’amministratore (o in sua inerzia), per affrontare una spesa straordinaria urgente?
L’articolo 1134 del Codice Civile è ancora più restrittivo: “Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti.”
Questo significa che l’iniziativa individuale è concessa solo in casi di strettissima necessità. Il condomino che anticipa le somme per i lavori ha un onere probatorio molto alto:
- Deve dimostrare in modo inequivocabile la natura di inderogabile urgenza della spesa.
- Deve provare l’impossibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.
- Deve documentare in maniera trasparente i costi sostenuti.
Un esempio citato dalla Cassazione (ad es. nella Sent. n. 11463/2021) riguarda il caso di un condomino che aveva anticipato i costi per il rifacimento urgente del tetto a causa di infiltrazioni che minacciavano il suo appartamento all’ultimo piano. In tale contesto, l’urgenza è stata riconosciuta e il condomino ha ottenuto il rimborso.
Se l’intervento non è urgente, ma semplicemente necessario o dettato dalla trascuratezza degli altri proprietari, il singolo non ha diritto al rimborso. L’alternativa corretta, in caso di inerzia assembleare, non è l’azione diretta, ma il ricorso all’Autorità Giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad agire (art. 1105 c.c., richiamato in Cass. Sez. Unite n. 2046/2006).
I Rischi in Caso di Mancata Urgenza o Ratifica
Se un amministratore commissiona lavori straordinari senza la preventiva delibera assembleare e tali lavori non rivestono il carattere di urgenza, egli agisce al di fuori delle proprie attribuzioni.
Le conseguenze sono pesanti:
- L’amministratore è personalmente obbligato al pagamento verso l’impresa esecutrice dei lavori, non potendo imputare i costi ai condomini (Cass. Civ. n. 5528/2025).
- I condomini hanno il diritto di opporsi al pagamento delle quote e di contestare un eventuale decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore nei confronti dei morosi, se l’intervento non è ratificato o non è effettivamente urgente.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20541/2025) ha ribadito questo concetto cruciale: l’urgenza, pur legittimando l’azione immediata dell’amministratore, non rende automatico il rimborso delle somme anticipate. Il rimborso è dovuto solo con la ratifica assembleare e l’approvazione della spesa. Senza questa approvazione, l’amministratore rischia di pagare di tasca propria.
In sintesi, la corretta gestione delle spese straordinarie in condominio è una danza delicata tra necessità immediata e rispetto delle procedure democratiche. Sia l’amministratore che il singolo condomino devono dimostrare, con documenti e relazioni tecniche, che l’azione intrapresa fosse l’unica opzione possibile per evitare un danno concreto e imminente. La trasparenza documentale e la prova dell’indifferibilità sono i pilastri che reggono la legittimità di queste spese.
Domande Frequenti (FAQ)
1. Quando una spesa straordinaria è considerata “urgente” per la legge? È considerata urgente la spesa che non può essere rimandata, pena un danno imminente o un pericolo per l’edificio o le persone, secondo il criterio del buon padre di famiglia. L’intervento deve essere indifferibile e necessario a garantire la sicurezza o la conservazione della cosa comune, come stabilito dalla giurisprudenza (ad esempio, Cass. n. 4364/2001).
2. L’amministratore deve sempre farsi ratificare la spesa dall’assemblea? Sì, anche in caso di lavori urgenti, l’amministratore ha l’obbligo legale (art. 1135 c.c.) di riferire alla prima assemblea utile. Sebbene l’azione sia legittima per l’urgenza, la successiva ratifica è necessaria per l’approvazione formale della spesa e la sua corretta ripartizione tra i condomini, altrimenti l’amministratore potrebbe risponderne personalmente.
3. Un condomino può chiedere il rimborso per lavori urgenti fatti di sua iniziativa? Un condomino può chiedere il rimborso solo se dimostra la stretta urgenza della spesa e l’impossibilità di avvertire tempestivamente amministratore e condomini. Se non sussistono tali rigorose condizioni, e si tratta di mera negligenza dell’assemblea, il condomino non ha diritto al rimborso, dovendo invece ricorrere al giudice per far ordinare i lavori (art. 1134 c.c.).
4. Cosa rischia l’amministratore se ordina lavori non urgenti senza delibera? Se i lavori straordinari commissionati dall’amministratore non sono urgenti e mancano dell’autorizzazione assembleare, l’amministratore rischia di essere ritenuto personalmente obbligato al pagamento verso l’impresa esecutrice. In tali casi, i condomini possono legittimamente rifiutarsi di pagare le relative quote, contestando la validità dell’azione (Cass. Civ. n. 5528/2025).
